Statuto

Società Italiana per l'Analisi Citometrica Cellulare (Italian Society for Cytometric Cell Analysis - ISCCA)

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "Società Italiana per l'Analisi Citometrica Cellulare (Italian Society for Cytometric Cell Analysis" o, in forma abbreviata, "ISCCA". L’Associazione ha sede legale in Milano. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

FINALITA’

Art. 2 - Scopo dell’Associazione è quello di contribuire al progresso della Citometria Clinica e Sperimentale in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo alle sue applicazioni diagnostiche e ai processi di standardizzazione ed armonizzazione ad essa relativi, nonché alle attività di Formazione Continua in Medicina (ECM). L'Associazione non ha fini di lucro, pertanto, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione non ha finalità di tutela sindacale, e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività di tutela sindacale nei confronti dei propri Soci. I suoi legali rappresentanti e i suoi amministratori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’Associazione. L’Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica. L’Associazione è membro effettivo di FISMELAB (Federazione Italiana delle Società di Medicina di Laboratorio), ed è affiliata ad ESCCA (European Society for Clinical Cell Analysis), Società Scientifica Internazionale attiva nella promozione e nella standardizzazione della Citometria in ambito clinico. Per la realizzazione dello scopo l’Associazione potrà:

  • promuovere l'attività di ricerca nel campo della Citometria;
  • stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti della Citometria;
  • promuovere, organizzare e svolgere corsi di formazione, con particolare attenzione ai corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM) organizzati secondo le linee guida del Ministero della Salute; tali corsi sono finanziati attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresa l’industria farmaceutica e del diagnostico, il tutto nell’osservanza della vigente normativa;
  • promuovere la collaborazione con altre Società Scientifiche Nazionali ed internazionali.

Né l’Associazione né i suoi legali rappresentanti possono esercitare attività imprenditoriali, salvo che per la realizzazione delle attività necessarie ai compiti istituzionali (formazione, editoria, etc.), purché esse vengano svolte in via marginale e complementare.

Per meglio conseguire le finalità sopra indicate, l’Associazione potrà ricevere quote di iscrizioni a corsi, convegni, congressi od altre manifestazioni, stipulare contratti di servizi, promozione, assistenza, sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi, cessione di diritti, divulgazione di marchi e di prodotti (es. libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, siti web etc.) o di prestazione di servizi in genere con Enti, Imprese e/o privati.

PATRIMONIO, SOCI, BILANCIO

Art. 3 - l’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

  • dalle quote dei Soci;
  • dai proventi delle attività di cui all’art. 2 del presente statuto;
  • da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti pubblici, Società, Associazioni e privati sia italiani che stranieri.

Sono espressamente esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il SSN, anche se erogati attraverso soggetti collegati.

Art. 4.1 - L’Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Aggregati, e dai Soci Sostenitori.
I soci operano in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletano attività professionale, scientifica o culturale nell’ambito della Medicina di Laboratorio.

Possono essere Soci Ordinari i possessori di Laurea 1) in Medicina e Chirurgia, 2) in Medicina Veterinaria, 3) in Scienze Biologiche con percorso universitario quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, 4) in Scienze Biologiche, in Biotecnologie, con laurea sia triennale che magistrale, e 5) in Tecniche di Laboratorio Biomedico con laurea sia triennale che magistrale, oppure 6) in possesso di diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Direttivo. I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee dell’Associazione e di esprimere il proprio voto, di essere aggiornati sulle attività dell’Associazione e di essere eletti alle cariche associative.

Possono essere Soci Aggregati gli studenti dei rispettivi Corsi di Laurea ed i cultori della materia. I Soci Aggregati hanno diritto di intervento in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, non hanno diritto di voto, e non possono richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.

Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l’attività dell’Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Ordinario, escluso l’accesso alle cariche sociali.

Ogni Socio dotato di elettorato attivo, sia esso Fondatore, Ordinario, o Sostenitore, dispone di un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota associativa versata.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 4.2 - L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità.
Per diventare soci ordinari è necessario presentare domanda scritta al Presidente. L'adesione per tutti i soci è a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento. Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia del rapporto stesso.

Art. 4.3 - Cessano di appartenere all’associazione:

  • i soci che inviano per lettera comunicazione di recesso;
  • i soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi sociali da oltre ventiquattro mesi;

L'esercizio sociale ha durata pari all'anno solare e viene approvato nei termini indicati al successivo articolo 7.2.

ORGANI SOCIALI

Art. 6.1 - Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.
  • il Comitato Scientifico.

Art. 6.2 - L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 6.3 - Le cariche associative sono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

ASSEMBLEA

Art. 7.1 - L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali; essa è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

Art. 7.2 - L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, che ha durata pari all’anno solare, per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che verranno pubblicati sul sito della Associazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea inoltre:

  • nomina in occasione di ciascuna riunione il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
  • provvede con votazione segreta alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  • provvede con votazione segreta alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
  • delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7.3 - L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote. La convocazione dell’Assemblea, contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea, è fatta dal Presidente mediante comunicazione con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, e con avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione è spedito o inviato, e pubblicato almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.

Art. 7.4 - Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può essere rappresentato con delega scritta conferita ad altro socio; ogni socio può rappresentare un massimo di tre soci. L’Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente o rappresentato almeno la maggioranza degli associati. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.5 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che dovrà redigere il verbale della seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7.6 - Il Socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione posta in essere dall’Associazione, deve darne notizia agli altri Soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai Consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga i Consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 10 (dieci) Soci, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri aventi diritto sono rieleggibili le volte successive alla seconda purché conseguano almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti espressi. I Consiglieri eletti fra i Soci Ordinari dovranno essere rappresentanti delle seguenti quattro tipologie di Corso di Laurea:

  • Medicina e Chirurgia;
  • Medicina Veterinaria;
  • Scienze Biologiche;
  • Biotecnologie o Tecniche di Laboratorio Biomedico;

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 10 (dieci) Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, e che sia stata esaminata dalla Commissione Candidature. Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i candidati più votati considerando che ognuna delle quattro tipologie di laurea sopra indicate deve essere rappresentata da almeno un componente. Nel caso una tipologia di laurea non risulti rappresentata, l’ultimo degli eletti appartenente alle altre tipologie cederà il posto al primo dei non eletti della tipologia di laurea non rappresentata. Nel caso vi siano due ultimi eletti con pari numero di voti, sarà il più giovane a cedere il posto.

Art 8.2 - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere, e il Segretario; le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente.

Art. 8.3 - In caso di cessazione di un Consigliere subentra il primo dei non eletti. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione (salvo casi di urgenza nei quali basterà anche un telegramma spedito un giorno prima) sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.4 - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio determina l’ammontare delle quote sociali, nomina il Comitato Scientifico, istituisce quando necessario gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere, e nomina, qualora ne ravveda la necessità, i Delegati Regionali. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario coadiuvato dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo successivo.

Art. 8.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 8.6 - Il Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione posta in essere dall’Associazione, deve darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio Direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell'operazione. Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del Consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate con il voto determinante del Consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’Associazione, possono essere impugnate dai Consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del Consigliere interessato. Il Consigliere interessato risponde dei danni derivati all’Associazione dalla sua azione od omissione.

PRESIDENTE

Art. 9.1 - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione. Il Presidente convoca l’Assemblea Generale; previa consultazione di almeno due membri del Consiglio Direttivo, decide in caso di urgenza, salvo l’obbligo di sottoporre la decisione all'approvazione/ratifica da parte del Consiglio Direttivo nel corso della successiva riunione.

Art. 9.2 - In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Vice-Presidente.

Art. 9.3 - Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto.

VICE-PRESIDENTE

Art. 10 - Il Vice presidente coadiuva il Presidente nell’attività dell’Associazione e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

TESORIERE

Art. 11 - Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell’Associazione. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione. Redige il rendiconto consuntivo e preventivo per il Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 12 - Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri, in carica per due anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

COMITATO SCIENTIFICO

Art 14 - Il Consiglio Direttivo nomina, tra i Soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 5 (cinque) membri. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo e il conto preventivo dell’anno successivo e li sottopone all'Assemblea in tempo utile per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di comprovate motivazioni l’Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet della Società. Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

RIUNIONI SCIENTIFICHE

Art. 16 - L'incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato dal Comitato Scientifico. L’attività scientifica effettuata dall’Associazione viene pubblicata, e costantemente aggiornata, nel sito internet istituzionale dell’Associazione.

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17.1 - Le modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell’Associazione sono decise dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell’Associazione sono presentate all’Assemblea previa delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri.

Art. 17.2 - In caso di scioglimento di ISCCA, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione, esclusa in ogni caso qualsiasi elargizione ai Soci.


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